Direttiva 2000/84/CE
Direttiva 2000/84/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio
del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora
legale
(in G.U.E.
2 febbraio 2001, n. L 031)

IL PARLAMENTO EUROPEO E
IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
- L'ottava direttiva 97/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le disposizioni
relative all'ora legale ha introdotto una data
e un'ora comune, in tutti gli Stati membri per l'inizio e la fine del
periodo di ora legale degli anni 1998, 1999,
2000 e 2001.
- Poiché gli Stati membri applicano
disposizioni relative all'ora legale, è importante per il
funzionamento del mercato interno continuare a fissare una data e un'ora
comuni per l'inizio e la fine del periodo di ora legale, valide nella Comunità.
- Il periodo di ora legale
ritenuto il più
opportuno dagli Stati membri va da fine marzo a fine ottobre e bisogna
pertanto mantenere questo periodo.
- Il buon funzionamento di alcuni settori, non
soltanto quello dei trasporti e delle comunicazioni, ma anche di altri
settori industriali, necessita una programmazione stabile a lungo termine.
Di conseguenza è opportuno stabilire per una durata non specificata
disposizioni relative al periodo dell'ora legale. L'articolo 4 della
direttiva 97/44/CE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio
adottino, entro il 1o gennaio 2001, il regime applicabile a decorrere dal
2002.
- Per motivi di chiarezza e precisione
dell'informazione, occorre fissare e pubblicare ogni cinque anni il
calendario di applicazione del periodo di ora legale
per i cinque anni
successivi.
- È inoltre opportuno seguire l'applicazione
della presente direttiva sulla base di una relazione al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale sulle implicazioni delle
presenti disposizioni in tutti i settori interessati. Questa relazione deve
basarsi sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in
tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.
- Poiché la completa armonizzazione del
calendario di applicazione dell'ora legale al fine di facilitare i trasporti
e le comunicazioni non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati
membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario, la presente
direttiva è conforme al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo
5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale scopo.
- Per motivi di ordine geografico, è
opportuno che le disposizioni comuni relative all'ora legale non si
applichino ai territori di oltremare degli Stati membri,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva, si intende
per "periodo dell'ora legale" il periodo dell'anno durante il quale
l'ora è anticipata di 60 minuti rispetto all'ora del resto dell'anno.
Articolo 2
A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato
membro il periodo dell'ora legale ha inizio alle ore 1.00 del mattino, ora
universale, dell'ultima domenica di marzo.
Articolo 3
A decorrere dall'anno 2002 in ciascuno Stato
membro il periodo dell'ora legale termina alle ore 1.00 del mattino, ora
universale, dell'ultima domenica di ottobre.
Articolo 4
La Commissione pubblica nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee(5), per la prima volta al momento della
pubblicazione della presente decisione e in seguito ogni cinque anni, una
comunicazione contenente l'indicazione della data iniziale e della data finale
del periodo di ora legale nei cinque anni successivi.
Articolo 5
La Commissione presenta una relazione al
Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31
dicembre 2007 sull'incidenza delle presenti disposizioni nei settori
interessati.
La relazione sarà redatta sulla base delle informazioni comunicate alla
Commissione da ogni Stato membro entro il 30 aprile 2007.
Se necessario e sulla base delle conclusioni della relazione, la Commissione
formula le opportune proposte.
Articolo 6
La presente direttiva non si applica ai
territori d'oltremare degli Stati membri.
Articolo 7
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2001. Essi
ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla
presente direttiva; o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati
membri.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2001.
Per il
Parlamento europeo
La Presidente
N. Fontaine |
|
Per il
Consiglio
Il Presidente
B. Ringholm |